Assogiocattoli commenta la sentenza «Commerciabili i prodotti senza marchio CE»

Assogiocattoli interviene sulla sentenza «Commerciabili i prodotti senza marchio CE», pubblicata da Editoriale Desse lo scorso 25 ottobre: « Con riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia Europea che afferma “che uno Stato membro non può esigere d’ufficio l’apposizione della marcatura CE …“ di un prodotto edile da costruzione, marcatura, in ogni caso, prevista dalla direttiva di riferimento di tale prodotto (1989/106/CEE), desideriamo sottolineare che la validità di tale sentenza non può essere estesa a tutti i prodotti, la cui immissione sul mercato è condizionata dalla marcatura CE in quanto per il “Giocattolo” la norma europea di riferimento – Direttiva 2009/48/CE “Sicurezza Giocattoli” – all’art. 17 comma 2 recita espressamente che “La marcatura CE è apposta sul giocattolo prima della sua immissione sul mercato” e pertanto non permette di immettere sul mercato un giocattolo che non sia stato prima sottoposto a verifica – autonoma o di un laboratorio – che constati che il giocattolo è conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalla Direttiva stessa obiettivo principale e fondamentale della marcatura CE – spiega Giovanni Battista Orsi – Inoltre, l’art. 16 comma 3 specifica che “gli Stati membri presumono la conformità del giocattolo recante la marcatura CE con la presente direttiva. ”Se il giocattolo non riporta la marcatura come fa un Stato membro a presumerne la conformità? L’unica eccezione prevista è riportata al comma 4 dello stesso art. 16: “I giocattoli che non recano la marcatura CE o che non sono altrimenti conformi alla presente direttiva possono essere presentati ed utilizzati in occasione di fiere ed esposizioni, purché un’indicazione chiara precisi che il giocattolo non è conforme alla presente direttiva e che non saranno messi a disposizione nella Comunità prima di essere resi conformi. Quando si tratta di sicurezza del consumatore il principio della libera circolazione delle merci, trova, ovviamente, un suo logico limite per la salvaguardia della salute ed incolumità dello stesso».

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