Con riferimento alla news pubblicata sul sito www.duesse.it lo scorso 20 aprile, interviene Paolo Taverna, direttore generale di Assogiocattoli. «Tutta la materia è disciplinata in modo esaustivo, a nostro modo di vedere, dal Capo VI del Dlgs 54/2011 e, in particolare dagli articoli 29, 30, 31.In merito a questo punto, la ratio che la Commissione ha indicato ai vari Stati Membri per l’implementazione della Direttiva nei rispettivi ordinamenti giuridici è che laddove un soggetto economico introduce sul mercato un giocattolo che formalmente non è idoneo (mancanza o incompletezza di marcatura CE, Avvertenze, Documentazione tecnica) secondo quanto previsto dalla Direttiva, lo stesso soggetto ha un periodo di trenta giorni per renderlo idoneo. Ciò non lo esime dal pagamento della sanzione amministrativa e soprattutto non elimina la componente penale se si configura un reato. Ad esempio il fabbricante o l’importatore che immettono sul mercato un prodotto non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza (Art 3 comma 1 e Art. 5 comma 2) sono puniti penalmente. L’introdurre un prodotto che è sicuro (risponde cioè a tutti i requisiti essenziali), ma formalmente non conforme, come ad esempio è il caso dell’errata o mancante marcatura CE, produce una sanzione amministrativa e il soggetto ha trenta giorni di tempo per rendere anche formalmente conforme il prodotto. Se non lo fa, l’autorità vieta l’immissione del giocattolo sul mercato (Art. 30). Ma in più il legislatore ha introdotto una concetto che sfocia nel penale laddove indica “Salvo che il fatto costituisca reato….”: se l’operatore non rende conforme il prodotto e, in qualche modo, riesce ad immettere il prodotto sul mercato commette reato penale». © RIPRODUZIONE RISERVATA In caso di citazione si prega di citare e linkare toystore.biz