L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.47/E del 19 aprile 2005, ha istituito il nuovo codice tributo “3021”. Vengono così definite le sanzioni pecuniarie amministrative comminate a chi acquista merce contraffatta. La sanzione, che può arrivare fino alla cifre di 10 mila euro, è stata fissata dall’art.1, comma 7, del decreto legge 14 marzo 2005 n.35 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.62 del 16 marzo 2005). Esso viene applicato a chi acquista, senza preventivamente averne accertato la legittima provenienza, “cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale”.
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