Sicurezza: gli obblighi dei distributori secondo la direttiva europea

Si è svolto, organizzato da Assogiocattoli insieme alla Camera di Commercio di Milano, il convegno dedicato all’approfondimento della nuova Direttiva Europea sulla sicurezza dei giocattoli (09/48/CE), entrata in vigore da luglio scorso e che obbliga tutti i soggetti economici coinvolti ad adeguarsi entro il luglio 2011. Tra i temi ampiamente illustrati durante la giornata di lavoro, la disposizione riguardante i distributori risulta particolarmente interessante in quanto per la prima volta in una direttiva comunitaria di nuovo approccio, basata sulla definizione dei requisiti essenziali di sicurezza, vengono elencati dettagliatamente gli obblighi che fanno capo ai distributori al fine di garantire la conformità dei prodotti immessi sul mercato. Con questa nuova disposizione – fanno notare i dirigenti di Assogiocattoli – si è istituto un sistema di controllo della sicurezza a cascata lungo la catena di fornitura che va ad aggiungersi al controllo delle autorità competenti, in quanto i distributori dovranno accertarsi della qualità della loro merce richiedendo le opportune informazioni ai loro fornitori. Se commercializzeranno prodotti non sicuri, violando la Direttiva, i distributori saranno soggetti a sanzioni che verranno definite su base nazionale all’interno dei provvedimenti di recepimento della stessa. Dettaglianti e grossisti dovranno quindi ben conoscere le norme previste per i giocattoli che commercializzano e, per quanto gli obblighi loro richiesti siano ridotti rispetto a quelli di fabbricanti o importatori, la loro professionalità è altrettanto rilevante ai fini della sicurezza dei consumatori e a tutela del settore. La Direttiva 09/48 prevede innanzitutto l’obbligo generale dei distributori di agire con la“dovuta attenzione” in relazione alle prescrizioni che vengono loro applicate. In adempimento a questo dovere di diligenza, il distributore dovrà porre in essere una serie di comportamenti:
  1. verificare la presenza della marcatura CE;

  2. verificare la presenza della documentazione di accompagnamento prescritta dalla legislazione, la quale dovrà essere espressa nella lingua nazionale dei consumatori dello Stato in cui il distributore opera;

  3. verificare, prima di immettere qualsiasi giocattolo sul mercato, che lo stesso sia conforme a quanto previsto dalla Direttiva, ossia che importatore e fabbricante abbiano rispettato gli obblighi in materia di sicurezza. In caso contrario o dubbio, i distributori dovranno informare l’importatore o il fabbricante e ulteriori eventuali distributori, oltre alle autorità competenti, indicando quanto rilevato e le relative misure attuate;

  4. garantire che il giocattolo sia immagazzinato e trasportato in maniera tale da non mettere a rischio la sua sicurezza. In sostanza, l’attività stessa di chi distribuisce non deve vanificare gli sforzi fatti dai produttori o dagli importatori per assicurare la sicurezza dei giocattoli;

  5. rilevata la non conformità dei prodotti, collaborare con le autorità competenti, fornendo tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto e alle eventuali azioni intraprese per eliminare i rischi;

  6. inoltre, come i fabbricanti e gli importatori, anche i distributori devono essere in grado di fornire alle autorità le informazioni su chi abbia fornito loro i giocattoli, a garanzia di rintracciabilità.

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