SVHC: l’obbligo di notifica scatta il primo giugno 2011

Produttori e importatori di articoli devono sottoporre una notifica all’ECHA (Agenzia Europea per le sostanze chimiche) per ogni SVHC (sostanze estremamente problematiche candidate all’autorizzazione) contenuta nei propri articoli, se entrambe le seguenti condizioni sono soddisfatte: la sostanza è contenuta nei propri articoli in concentrazione superiore allo 0,1%, e la sostanza è contenuta in questi articoli in quantitativi totali superiori ad 1 tonnellata all’anno. A questo obbligo si applicano alcune esenzioni, da verificare caso per caso. Le aziende devono effettuare la notifica non più tardi di 6 mesi dopo l’inclusione della sostanza nella lista delle SVHC. La notifica per le sostanze SVHC incluse nella lista prima del primo dicembre 2010, deve essere fatta non più tardi del primo giugno 2011. L’ECHA, a partire dal 13 aprile 2011, ha implementato il proprio sistema di invio dei dati in modo che le aziende possano inoltrate le proprie notifiche.

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